Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori

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UN ESEMPIO DA SEGUIRE - Circolari e coltelli  - Angelo Vicari

 

    UN ESEMPIO DA SEGUIRE
    Nel 1994, l’On. Maroni, dopo essere stato nominato Ministro dell’Interno, emanò disposizioni per evitare il proliferare delle circolari. Molto probabilmente si era reso conto che, anche a quei tempi, tali atti amministrativi creavano più confusione che altro. Infatti, osservò che è oramai costume consolidato nella pubblica amministrazione diramare indicazioni interpretative di norme legislative anche quando non è assolutamente necessario fornire chiarimenti. Ciò ha determinato che spesso la legge, in attesa delle circolari interpretative non viene applicata.
    Tale decisione teneva anche conto della promessa che il Governo ha in animo di porre una particolare cura nella formulazione e predisposizione dei testi normativi, al fine di consentire alla volontà del legislatore di emergere in maniera chiara e semplice senza  necessità di ricorrere ad una continua attività interpretativa.
    In considerazione del tempo trascorso, non ricordiamo se quanto previsto dal Ministro abbia avuto pratica attuazione. Ma, se proiettiamo queste nobili intenzioni nel momento attuale, ci accorgiamo che il legislatore continua a produrre norme, in particolare nella materia delle armi, formulate in modo complesso, di difficile interpretazione anche per gli addetti ai lavori, figuriamoci per l’uomo della strada!...
    A questo si aggiunga l’emanazione di circolari ritenute esplicative, che, spesso, avrebbero bisogno di ulteriori circolari chiarificatrici.
    Peraltro, questi atti amministrativi, che trovano la loro lontana origine nella pratica militare di comunicare tempestivamente gli ordini dei comandi superiori, oggi, più di prima, spesso non si limitano a fornire chiarimenti sulle modalità di applicazione pratica di una legge, uniformando il lavoro degli uffici territoriali, ma dettano regole di dettaglio, a volte non in perfetta sintonia con quanto disposto dalla norma, così trasformandosi  da circolari interpretative in quelle cosiddette normative, creando ulteriore confusione, invece di chiarezza.
    Per il rispetto del principio di legalità del nostro sistema di diritto, la circolare si deve limitare a specificare l’applicazione pratica del dettato legislativo, senza sostituirsi alla legge, siccome è oramai unanimemente riconosciuto che tale atto della P. A. non rientra tra le fonti di diritto.
    Comunque, anche se le circolari hanno una precipua valenza interna, vincolante per l’attività burocratica degli uffici territoriali (sempreché non si tratti di circolari illegittime), tuttavia ciò non toglie che la loro applicazione si rifletta, indirettamente, anche sull’osservanza delle norme da parte del cittadino. Non stupisce la risposta del pubblico dipendente che, di fronte alle legittime rimostranze dell’utente, fa sfoggio della sua cultura giuridica, affermando  che la circolare dice di fare così, convinto che una circolare vincoli più di una legge. E non sia mai che si osi richiedere copia delle circolari: top secret!..., con buona pace di tutta la campagna che reclamizza l’obbligo della pubblicità, trasparenza e diffusione anche delle circolari, ad iniziare dagli anni novanta, con la legge n. 241.
    Tale resistenza a far conoscere le circolari si riflette anche sull’obbligo di pubblicare tali atti nei rispettivi siti istituzionali.
    Non si può trascurare il fatto che la stessa giurisprudenza non ha una interpretazione uniforme sul valore della circolare nell’osservanza della legge. Infatti, a fronte del riconoscimento del legittimo affidamento del cittadino a quanto previsto da una circolare (Con. St. 8192/2019), vi sono interpretazioni che negano qualsiasi rilevanza a tali atti amministrativi (Cass. 15086/2013; Cass. 4178/2020).
    Dunque, c’è da chiedersi se avesse ragione il Ministro Maroni invitando a non fare circolari o, perlomeno, quando siano necessarie, che vengano fatte in forma chiara e messe a disposizione del cittadino.
    In materia di armi bianche e strumenti atti ad offendere, un esempio da seguire è quello della Svizzera, in particolare per quanto riguarda la circolare relativa alla guida alla classificazione di coltelli, che alleghiamo.
    Nel nostro bel Paese, culla del diritto, anche se da un po’ di tempo sembra si sia addormentato, sfidiamo chiunque, compresi gli addetti ai lavori, a riconoscere quale strumento da punta o da taglio sia portabile, in base all’art. 4 della L. 110/75, modificata per l’ennesima volta con il D.L. 123/2023, alle relative circolari  ed alla stessa giurisprudenza, in particolare dopo l’abrogazione implicita dell’art. 80 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., che, saggiamente, stabiliva le misure degli strumenti leciti o meno.
    Se il nostro legislatore ha  bisogno di un corso per fare le leggi, non vi è dubbio che anche i vertici della P.A. hanno bisogno anche loro di un corso per redigere le circolari.
    Se non vogliamo arrivare a tanto, perlomeno seguiamo i buoni esempi degli altri.

    Firenze 4 dicembre 2023                                     ANGELO VICARI

    Ecco qui la pregevolissima circolare della Polizia Svizzera che ci fa capire quale abisso vi sia tra burocrazia italiana e burocrazia competente ed efficiente!